La risposta in breve
Il compenso amministratore non può essere fatturato dalla propria Partita IVA personale, dev’essere deliberato sotto forma di compenso amministratore. Ci sono tuttavia alcune (poche) eccezioni.
Questa è sicuramente una di quelle domande per cui è necessaria un’analisi approfondita prima di rispondere! Sviluppiamo di seguito il nostro studio a riguardo.
Normativa di Riferimento
Partiamo dalla circolare n. 105/E del 2001 che tratta la disciplina fiscale applicabile ai fini IRPEF per i compensi percepiti dagli amministratori. L’Agenzia delle Entrate cita:
"Sulla base delle richiamate disposizioni, per regola generale i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Soltanto in via di eccezione, quando l’ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale."
Con la circolare n. 67/E del 6 luglio 2001, l'Agenzia ha chiarito che per stabilire se sussista una connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata, occorre valutare se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. In tale ipotesi, i compensi percepiti per lo svolgimento del rapporto di collaborazione saranno assoggettati alla disciplina prevista per i redditi di lavoro autonomo.
Interpretazioni Errate
Nel corso del tempo, questa circolare è stata interpretata in modo errato da alcuni utenti, che hanno concluso che bastasse avere competenze tecniche per amministrare la propria società e poter quindi fatturare il compenso invece che prelevarlo attraverso cedolino. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate è stata chiara nel precisare che l'attività di amministratore non può essere attratta nell'ambito del lavoro autonomo, in quanto per l’esercizio della stessa non è necessario attingere a specifiche conoscenze professionali.
Ulteriori Chiarimenti
La circolare n. 97/E del 1998 ribadisce questo concetto:
"Analogamente, si considerano derivanti da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al richiamato art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR, i compensi conseguiti per attività di amministratore svolta da professionisti quali dottori commercialisti e ragionieri, in quanto si tratta di attività che, anche se svolte nell'ambito dell’attività professionale, non rientrano nell'oggetto proprio dell'attività di dottore commercialista o ragioniere. Infatti, l'attività di amministratore può essere svolta anche da altri professionisti, quali, ad esempio, medici, architetti, farmacisti, ingegneri, ecc., in quanto per l'esercizio della stessa non è necessario attingere esclusivamente alle conoscenze professionali proprie dei dottori commercialisti o dei ragionieri."
Conclusioni
In conclusione, il compenso amministratore non può essere fatturato dalla propria Partita IVA personale e deve invece essere deliberato in verbale per poi trasformarsi in cedolino come reddito assimilato a lavoro dipendente.
Possibili Eccezioni
Esiste una leggera “scorciatoia” che si può considerare, ben consapevoli del rischio, che è quella di fatturare dalla propria Partita IVA per attività di mera consulenza alla propria società. Tuttavia, è necessario produrre documentazione comprovante l’effettiva consulenza svolta a favore della propria società.
Esempio Pratico:
Immaginiamo una società in ambito edile composta da quattro soci architetti che lavorano a un progetto comune che verrà poi fatturato dalla SRL al committente finale. In questo caso, se c’è documentazione a comprova del lavoro svolto, nessuno può contestare la validità della fattura. In assenza di prove, l’amministrazione finanziaria potrebbe considerare le fatture emesse come non attendibili e veritiere, con conseguenze gravi come la rilevazione delle fatture come costi indeducibili sulla SRL e il pagamento di imposte e sanzioni che vanno dal 90% al 180% dell’imposta stessa, oltre alla possibile messa in discussione della Partita IVA personale.
Raccomandazioni
Si consiglia di decidere e verbalizzare il compenso dell’amministratore e di emettere fattura dalle proprie Partite IVA personali alla SRL solo per lavori effettivamente svolti ed esistenti.