Società

Compenso amministratore nella SRL: è possibile fatturarlo dalla propria Partita IVA?

Un amministratore di società può emettere fattura dalla propria Partita IVA in Regime Forfettario alla sua società? Oppure deve remunerarsi esclusivamente attraverso il compenso amministratore?

27/05/2024
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Giulia

Giulia

La risposta in breve

Il compenso amministratore non può essere fatturato dalla propria Partita IVA personale, dev’essere deliberato sotto forma di compenso amministratore. Ci sono tuttavia alcune (poche) eccezioni.

Questa è sicuramente una di quelle domande per cui è necessaria un’analisi approfondita prima di rispondere! Sviluppiamo di seguito il nostro studio a riguardo.

Normativa di Riferimento

Partiamo dalla circolare n. 105/E del 2001 che tratta la disciplina fiscale applicabile ai fini IRPEF per i compensi percepiti dagli amministratori. L’Agenzia delle Entrate cita:

"Sulla base delle richiamate disposizioni, per regola generale i proventi derivanti dagli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società ed enti danno luogo a reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Soltanto in via di eccezione, quando l’ufficio rientra nei compiti istituzionali oggetto della professione, i relativi proventi sono riconducibili all’attività professionale."

Con la circolare n. 67/E del 6 luglio 2001, l'Agenzia ha chiarito che per stabilire se sussista una connessione tra l’attività di collaborazione e quella di lavoro autonomo esercitata, occorre valutare se per lo svolgimento delle prestazioni di collaborazione siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. In tale ipotesi, i compensi percepiti per lo svolgimento del rapporto di collaborazione saranno assoggettati alla disciplina prevista per i redditi di lavoro autonomo.

Interpretazioni Errate

Nel corso del tempo, questa circolare è stata interpretata in modo errato da alcuni utenti, che hanno concluso che bastasse avere competenze tecniche per amministrare la propria società e poter quindi fatturare il compenso invece che prelevarlo attraverso cedolino. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate è stata chiara nel precisare che l'attività di amministratore non può essere attratta nell'ambito del lavoro autonomo, in quanto per l’esercizio della stessa non è necessario attingere a specifiche conoscenze professionali.

Ulteriori Chiarimenti

La circolare n. 97/E del 1998 ribadisce questo concetto:

"Analogamente, si considerano derivanti da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di cui al richiamato art. 49, comma 2, lettera a), del TUIR, i compensi conseguiti per attività di amministratore svolta da professionisti quali dottori commercialisti e ragionieri, in quanto si tratta di attività che, anche se svolte nell'ambito dell’attività professionale, non rientrano nell'oggetto proprio dell'attività di dottore commercialista o ragioniere. Infatti, l'attività di amministratore può essere svolta anche da altri professionisti, quali, ad esempio, medici, architetti, farmacisti, ingegneri, ecc., in quanto per l'esercizio della stessa non è necessario attingere esclusivamente alle conoscenze professionali proprie dei dottori commercialisti o dei ragionieri."

Conclusioni

In conclusione, il compenso amministratore non può essere fatturato dalla propria Partita IVA personale e deve invece essere deliberato in verbale per poi trasformarsi in cedolino come reddito assimilato a lavoro dipendente.

Possibili Eccezioni

Esiste una leggera “scorciatoia” che si può considerare, ben consapevoli del rischio, che è quella di fatturare dalla propria Partita IVA per attività di mera consulenza alla propria società. Tuttavia, è necessario produrre documentazione comprovante l’effettiva consulenza svolta a favore della propria società.

Esempio Pratico:
Immaginiamo una società in ambito edile composta da quattro soci architetti che lavorano a un progetto comune che verrà poi fatturato dalla SRL al committente finale. In questo caso, se c’è documentazione a comprova del lavoro svolto, nessuno può contestare la validità della fattura. In assenza di prove, l’amministrazione finanziaria potrebbe considerare le fatture emesse come non attendibili e veritiere, con conseguenze gravi come la rilevazione delle fatture come costi indeducibili sulla SRL e il pagamento di imposte e sanzioni che vanno dal 90% al 180% dell’imposta stessa, oltre alla possibile messa in discussione della Partita IVA personale.

Raccomandazioni

Si consiglia di decidere e verbalizzare il compenso dell’amministratore e di emettere fattura dalle proprie Partite IVA personali alla SRL solo per lavori effettivamente svolti ed esistenti.

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